PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Approvazione dei programmi
per la difesa).

      1. I programmi relativi al rinnovamento, all'ammodernamento, al reintegro delle dotazioni e alla manutenzione straordinaria dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale, nonché i programmi di costituzione e di ripianamento delle scorte, sono approvati con legge ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2.

Art. 2.
(Legge di programmazione
per la difesa).

      1. Il Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, predispone un piano relativo ai programmi di cui all'articolo 1 da realizzare o da avviare entro il sessennio successivo. Il relativo disegno di legge è presentato al Parlamento entro il 31 ottobre del secondo anno precedente il sessennio al quale si riferisce.
      2. La legge di programmazione per la difesa è approvata dal Parlamento entro il 30 luglio successivo.
      3. Entro il mese di maggio del terzo anno di validità della legge di programmazione di cui al comma 2 il Ministro della difesa presenta al Parlamento un disegno di legge di rimodulazione per il triennio successivo.
      4. La legge di rimodulazione di cui al comma 3 è approvata dal Parlamento entro il 30 settembre successivo.

 

Pag. 6

Art. 3.
(Relazione e linee programmatiche).

      1. In occasione della presentazione dei disegni di legge di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri illustra al Parlamento una relazione sulla politica di difesa e di sicurezza dell'Italia.
      2. Con la legge di cui all'articolo 2, comma 2, sono altresì approvate le linee programmatiche di sviluppo dello strumento militare con riferimento al quadro strategico globale, alle prevedibili missioni assegnate alle Forze armate con il vincolo del riferimento all'articolo 11 della Costituzione e agli impegni internazionali, in particolare a quelli nell'ambito dell'Unione europea e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 4.
(Contenuti della legge di programmazione per la difesa).

      1. La legge di programmazione per la difesa, di cui all'articolo 2, comma 2, autorizza l'esecuzione dei programmi, definiti ai sensi dell'articolo 4, il cui valore unitario complessivo sia uguale o superiore ai limiti fissati all'articolo 6, comma 1, e concernenti:

          a) l'acquisizione dei sistemi d'arma in genere; delle armi leggere, anticarro, speciali; delle artiglierie terrestri e navali di qualsiasi tipo; dei carri armati, dei veicoli blindati armati e non armati, dei mezzi corazzati per trasporto truppa e speciali; degli autocarri e dei veicoli a ruote in genere, anche speciali; dei materiali del genio e delle trasmissioni; dei sistemi per le telecomunicazioni terrestri, navali e aeree; dei velivoli pilotati e non pilotati di qualsiasi tipo e modello; delle unità navali di qualsiasi dislocamento e dei natanti in genere; dei sistemi e degli equipaggiamenti radar, elettronici, optronici di qualsiasi categoria per impiego terrestre, navale,

 

Pag. 7

aereo o spaziale, nonché del software connesso; delle munizioni, delle mine, delle bombe, dei razzi, dei siluri e degli artifizi esplosivi in genere nonché dei missili per impiego terrestre, aereo e navale, di qualsiasi categoria; dei sistemi spaziali e degli equipaggiamenti connessi, compreso il segmento terrestre; dei mezzi e delle attrezzature logistiche; del software comunque denominato destinato alle Forze armate;

          b) i programmi di ricerca e di sviluppo riferiti ai sistemi e ai materiali di cui alla lettera a), nonché i programmi di ricerca scientifici e tecnologici comunque connessi alla difesa nazionale, anche se riferiti a discipline o ad ambiti non direttamente militari;

          c) la costituzione e il ripianamento delle scorte per i sistemi, le armi, gli equipaggiamenti e i mezzi di cui alla lettera a), nonché i programmi di reintegro dei medesimi;

          d) i programmi di manutenzione straordinaria, ammodernamento e modifica dei sistemi e dei materiali di cui alla lettera a), quando comportino un aumento delle capacità operative dei medesimi oppure ne consegua una diversa configurazione oppure ne sia sostanzialmente incrementata la capacità operativa;

          e) i programmi di costruzione, acquisizione e ristrutturazione di immobili, opere e apprestamenti comunque destinati alle Forze armate e alla difesa nazionale, con l'esclusione degli alloggi di servizio individuali.

      2. Per i programmi di cui al comma 1 sono approvate, ove applicabili, le quantità complessive autorizzate su base annuale, nonché la spesa relativa da imputare a bilancio per ciascun esercizio finanziario.
      3. I programmi di cui al presente articolo che sono autorizzati per la prima volta e il cui sviluppo temporale supera il sessennio, devono inoltre essere specificatamente approvati in via programmatica per la quantità presunta complessiva da acquisire fino alla conclusione del programma medesimo e per l'intero costo

 

Pag. 8

presunto ai valori monetari correnti alla data di entrata in vigore della relativa legge di programmazione.

Art. 5.
(Definizione).

      1. Ai fini della presente legge, per programma si intende l'insieme delle azioni e delle acquisizioni riferite ad un unico sistema d'arma o ad un gruppo omogeneo di materiali destinati al soddisfacimento di un identico requisito o ad una singola attività esattamente individuabile, comprese le fasi di progettazione, ricerca e sviluppo ove queste non siano separatamente considerate e finanziate per ragioni di costo, complessità o aleatorietà, e quanto altro comunque connesso dal momento dell'avvio del programma stesso fino alla consegna di tutti i sistemi o i materiali previsti ovvero alla totale conclusione dell'attività, comprese in ogni caso le scorte di prima dotazione e le attività di sostegno e di mantenimento contrattualizzate.

Art. 6.
(Programmi non inclusi nella legge
di programmazione per la difesa).

      1. Con la legge di programmazione per la difesa di cui all'articolo 2, comma 2, sono inoltre autorizzate le spese per aggregati funzionali omogenei e per ciascun esercizio finanziario relative:

          a) ai programmi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e d), che, tenuto conto del loro sviluppo temporale complessivo, prevedono una spesa totale, ai valori monetari correnti alla data di entrata in vigore della stessa legge di programmazione, inferiore a 10 milioni di euro;

          b) ai programmi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), il cui valore complessivo non supera i 5 milioni di euro;

 

Pag. 9

          c) ai programmi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), il cui valore unitario, nel sessennio, è uguale o superiore a 2 milioni di euro.

      2. Con la legge di programmazione per la difesa di cui al comma 1 devono comunque essere individualmente approvati, indipendentemente dall'importo, i programmi di acquisizione di apparati, strumenti ed equipaggiamenti che, pur destinati a sistemi d'arma la cui spesa è già stata specificamente inserita nella legge di programmazione, sono acquisiti separatamente dai medesimi per integrazione, aggiornamento, potenziamento o ammodernamento e rappresentano una spesa successiva, aggiuntiva e chiaramente identificabile rispetto a quella del sistema d'arma al quale si riferiscono o sono destinati.

Art. 7.
(Relazioni del Ministro della difesa).

      1. Con il disegno di legge di programmazione di cui all'articolo 2, comma 1, e successivamente con cadenza biennale, il Ministro della difesa presenta:

          a) una relazione sugli aspetti politico-militari della sicurezza nazionale nel medio periodo, integrata con l'illustrazione degli orientamenti strategici posti a base della pianificazione sessennale in riferimento agli impegni internazionali dell'Italia e alle esigenze nazionali di sicurezza;

          b) una relazione illustrativa della struttura organica dei comandi e degli organi direttivi centrali e periferici, nonché delle unità, dei reparti e degli enti delle Forze armate e della loro prevista evoluzione;

          c) una relazione sulla consistenza dei sistemi d'arma, dei mezzi, degli equipaggiamenti e delle opere destinati alla difesa nazionale con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente;

 

Pag. 10

          d) una relazione sull'attuazione dei programmi autorizzati con la legge di programmazione per la difesa;

          e) una relazione sullo stato di avanzamento e sulle prospettive dei programmi di ricerca e di sviluppo per la difesa in corso.

Art. 8.
(Iscrizione delle spese
nel bilancio annuale).

      1. Le spese autorizzate ai sensi degli articoli 4 e 6 sono iscritte nelle rispettive unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario, nei limiti previsti dalla legge di programmazione per la difesa di cui all'articolo 2, comma 2, eventualmente aggiornati in base al tasso di inflazione programmato definito dal Governo per l'anno in corso.

Art. 9.
(Elenco delle imprese).

      1. Il Ministro della difesa trasmette ogni anno al Parlamento l'elenco delle imprese con le quali, nell'esercizio finanziario precedente, sono stati stipulati contratti a qualsiasi titolo per un importo complessivo superiore a 500.000 euro, specificando per ciascuna i programmi ai quali partecipano e gli importi relativi.

Art. 10.
(Abrogazioni).

      1. La legge 4 ottobre 1988, n. 436, e successive modificazioni, è abrogata.
      2. Le leggi 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio 1977, n. 38, e 16 giugno 1977, n. 372, sono abrogate.

 

Pag. 11

Art. 11.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa invia al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, lo schema del regolamento recante le norme per il processo di programmazione del Ministero della difesa e degli stati maggiori, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge.
      2. Le Commissioni parlamentari competenti di cui al comma 1 esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dall'assegnazione dello schema del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali il parere si intende favorevolmente espresso.

Art. 12.
(Disposizioni transitorie).

      1. Il Ministro della difesa presenta al Parlamento, entro il 31 marzo 2009, il disegno di legge di programmazione per la difesa per il sessennio 2010-2015, che deve essere approvato entro il 30 settembre 2009.
      2. I termini di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dalla presentazione del disegno di legge di programmazione per la difesa per il sessennio 2016-2021.
      3. In deroga a quanto previsto all'articolo 8, per i soli esercizi finanziari 2010 e 2011, il Ministro della difesa può iscrivere a bilancio somme diverse per eccesso o per difetto rispetto a quanto previsto dalla legge di programmazione per la difesa di cui al comma 1. A giustificazione delle eventuali variazioni di stanziamento, il Ministro della difesa presenta al Parlamento una relazione al fine di individuare problemi nella programmazione, proponendo in tale caso le opportune modifiche da comprendere nel disegno di legge di rimodulazione di cui all'articolo 2, comma 3.